Normativa Trasmittanza
La gestione dell'energia contempla vari aspetti, che includono la conoscenza della normativa, delle tecnologie e dei servizi energetici, nonché una formazione sulle modalità di indagine, misura e confronto dei consumi con realtà simili.
Per venire incontro alle esigenze degli energy manager e di coloro che sono interessati a vario titolo all'argomento, vengono curate molte pagine nel sito web che fungano loro d'ausilio.
La "CERTIFICAZIONE ENERGETICA"
IL Decreto Ministeriale, ha definito i criteri di obbligatorietà per la CERTIFICAZIONE ENERGETICA di molti prodotti e componenti edilizi, tra cui i SERRAMENTI ESTERNI.
I contenuti del Decreto Legislativo n. 311 e sue successive modifiche, possono essere riassunti come segue:
il territorio nazionale viene suddiviso in 6 zone (A, B, C, D, E, F) a seconda delle condizioni climatiche;
per ogni comune del territorio nazionale vengono definiti i seguenti dati climatici:
zona climatica
gradi giorno
quota s.l.m.
per ogni comune vengono impostii valori precisi di trasmittanza termica limite " U " (W /m 2K) dei serramenti e dei vetri da adottare per realizzare i serramenti installati in tutti gli edifici, sia di nuova costruzione che da ristrutturare.
Ecobonus serramenti, dal 2021 necessarie prestazioni più elevate
Per avere accesso alle detrazioni relative ai serramenti dal 1 gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente rispettati i valori prestazioni minimi più restrittivi definiti dal Decreto Ministeriale Requisiti Minimi del 26-06-2015

Indipendentemente dalla percentuale di detrazione ricercata (da ecobonus del 50% a superecobonus del 110%), dal 2021 anche i serramenti impiegati per tali interventi dovranno avere prestazioni più elevate di quelle attualmente necessarie per poterne usufruire.
Nell’attesa che si definisca il quadro relativo a modalità e requisiti di applicazione del Superbonus del 110% sul quale si sta concentrando l’interesse di operatori e privati oltre a richiamare l’attenzione sull’introduzione di un prezzario che di fatto determinerà, nel caso di cessione del credito, il costo “congruo” dell’intervento/prodotto per l’esecuzione dei lavori nel territorio di appartenenza per usufruire del 110%, ricordiamo che dal 1 gennaio 2021 dovranno essere obbligatoriamente rispettati i valori prestazioni minimi più restrittivi definiti dal Decreto Ministeriale Requisiti Minimi del 26-06-2015.
Decreto che per i serramenti stabilisce , a seconda delle diverse zone, climatiche, i valori di trasmittanza termica minima indicati nel tabella di apertura.
Valori 2021 che – come potete leggere direttamente- interessano le chiusure sia trasparenti che opache e dei cassonetti comprensive degli infissi.
Valori minimi più restrittivi che riguardano anche le strutture opache verticali, orizzontali, inclinate ( di copertura) ed i pavimenti verso l’esterno.
Per quanto riguarda la riqualificazione energetica di seguito riportiamo testualmente la definizione che ne viene data:
“1.4.2 Riqualificazioni energetiche
- Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter) del decreto legislativo, si definiscono interventi di “riqualificazione energetica di un edificio” quelli non riconducibili ai casi di cui al paragrafo 1.4.1 e che hanno, comunque, un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Tali interventi coinvolgono quindi una superficie inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore. In tali casi i requisiti di prestazione energetica richiesti si applicano ai soli componenti edilizi e impianti oggetto di intervento, e si riferiscono alle loro relative caratteristiche termo-fisiche o di efficienza.
1.4.3 Deroghe 1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
- a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
- In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.
Nuove regole per l’Ecobonus serramenti: zone climatiche e trasmittanza termica degli infissi
L'Ecobonus per la sostituzione dei serramenti è diventato più restrittivo: l'incentivo fiscale dipende dalla zona climatica in cui si trova la tua casa e dalla trasmittanza termica del serramento. Ecco cosa sono questi parametri.
Dal 6 ottobre 2020, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti tecnici attuativi, sono cambiate le norme per poter usufruire dell’Ecobonus per la sostituzione dei serramenti.
I Decreti attuativi fissano nuovi limiti di trasmittanza termica e dei massimali di spesa: in parole semplici, sono richiesti degli infissi ancora più performanti di prima per poter accedere alle detrazioni fiscali sulla riqualificazione energetica, con dei limiti di spesa detraibile. Approfondiamo ora quali sono i nuovi requisiti richiesti e cosa significano.
Cosa sono le zone climatiche
Un parametro da considerare nel nuovo Ecobonus è la zona climatica di appartenenza dell’immobile.
L’Italia è stata suddivisa dall’Enea in sei zone climatiche invernali secondo un indice di severità climatica.
L’unità di misura utilizzata per identificare la zona climatica di ciascun Comune è il cosiddetto “Grado-Giorno” (GG), che equivale alla somma (riferita al periodo di funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale) delle differenze giornaliere tra la temperatura media esterna giornaliera e la temperatura ambiente di 20 gradi.
In zona A si trovano i Comuni più caldi, come Lampedusa e Porto Empedocle.
Le zone B e C, mediamente calde, si trovano nelle coste principalmente del Centro-Sud Italia.
La maggior parte dei Comuni italiani dell’entroterra e del Centro Nord appartiene alle zone D ed E. Infine i Comuni montani, più freddi, sono in zona F.
Cos’è la trasmittanza termica
La trasmittanza termica è il flusso di calore che passa in un metro quadro di superficie, attraverso una struttura posta tra due ambienti a temperatura diversa: ad esempio un ambiente interno riscaldato come una mansarda, separato da una finestra per tetti, rispetto all’esterno non riscaldato.
Questo valore viene indicato, a livello internazionale, con W/(m2K).
La trasmittanza termica riferita ad un determinato materiale indica il suo grado di isolamento: più è bassa la trasmittanza termica, più quel determinato materiale (o, nel nostro caso, la finestra) risulterà isolante.
Ecobonus per la sostituzione serramenti: trasmittanza per ciascuna zona climatica
I massimali introdotti prevedono dei nuovi limiti di trasmittanza che devono avere i serramenti per rientrare nel bonus. Si tratta di valori più restrittivi non solo rispetto agli attuali ma anche (tranne che per la zona climatica F) rispetto a quelli che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1 gennaio 2021.
Ecco la tabella in cui sono presentati i limiti di trasmittanza necessari per accedere all’Ecobonus, organizzati per zona climatica.
Se vuoi accedere all’Ecobonus sull’acquisto di nuove finestre dovrai quindi verificare che le finestre rispettino i parametri di trasmittanza termica previsti per la tua zona climatica.
Con l’avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti tecnici attuativi relativi al Superbonus del 110%, cambiano da oggi anche le disposizioni per poter usufruire dell’ Ecobonus per i serramenti.
Incentivo del 50% che per essere riconosciuto a seguito dell’avvenuta sostituzione dei serramenti ne impone un prezzo limite per poterne usufruire ed un contestuale aumento delle prestazioni.
Le disposizioni divenute obbligatorie modificano radicalmente lo scenario di una misura incentivate per la riqualificazione energetica degli edifici che negli anni ha visto proprio la sostituzione dei serramenti essere l’intervento di gran lunga più utilizzato.
Ecobonus per i serramenti. Introduzione prezzo limite
Ecobonus per i serramenti: in vigore prezzo limite e nuove prestazioni
Le nuove disposizioni entrate in vigore con il Superbonus modificano radicalmente lo scenario di una misura incentivate che negli anni ha visto proprio la sostituzione dei serramenti essere l'intervento di gran lunga più utilizzato
A partire da oggi 6 ottobre 2020 la detrazione del 50% relativa all’ Ecobonus per i serramenti è ammessa con un prezzo limite di 550 euro/mq per le zone climatiche A,B,C (prezzo limite che può salire a 650 euro/mq se compresa di oscuranti) e di 650 euro/mq per le zone climatiche D,E,F (prezzo limite che può salire a 750 euro/mq se compresa di oscuranti).
Il prezzo limite riconosciuto per poter usufruire del 50% è al netto di IVA e del costo della posa in opera. Prezzo limite che in tutti i casi pone nuovi e pesanti vincoli soprattutto alle aziende serramentistiche che attualmente offrono all’acquirente l’opzione dello sconto in fattura.
Opzione i cui costi finanziari sono diffusamente scaricati dalle imprese sui prezzi di vendita praticati determinando aumenti che arrivano a superare il 20% per l’acquisto di serramenti che hanno prestazioni di isolamento termico inferiori a quelle ora necessarie per avere accesso all’Ecobonus.
Ecobonus per i serramenti. Nuovi limiti trasmittanza
Infatti, contestualmente all’imposizione di un limiti di prezzo, per usufruire dell’Ecobonus per i serramenti dovranno essere obbligatoriamente rispettati pure i nuovi e più stringenti limiti di trasmittanza termica indicati nel decreto Requisiti.
Valori più restrittivi non solo rispetto agli attuali ma anche (tranne che per la zona climatica F) rispetto a quelli che sarebbero entrati in vigore il 1° gennaio 2021. Valori rispetto ai quali sarà in tutti i casi necessario conformare la propria produzione se si vorrà continuare a proporre l’Ecobonus del 50%.